Decreto Fascicolo Tecnico
Con riferimento al comma 2 il Ministero delle comunicazioni accredita laboratori di prova sentita una commissione tecnico-consultiva, nominata dal Ministero stesso, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli organismi di normazione italiani. La comunicazione di cui al comma 1 è strutturata in linguaggio XML, secondo il formato definito nel decreto ministeriale di cui all'art. I modelli dei documenti informatici prodotti dal consulente tecnico di ufficio, riportati nei decreti ministeriali di cui all'art. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Inoltre, è tenuto a valutare i documenti progettuali redatti dal coordinatore per la progettazione e a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici.
II, III, IV e V annessi al presente decreto nei rispettivi casi di applicabilita', ne viene trovato totalmente o parzialmente sprovvisto e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni e del pagamento di una somma da lire 20 mila a lire 120 mila per ciascun apparecchio. Non e' vietata, limitata o impedita l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi recanti la marcatura CE che ne indica la conformita' alle disposizioni del presente decreto.Il Ministero delle comunicazioni, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consultiva nazionale con il compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.
Il sistema qualita' deve garantire la conformita' dei prodotti ai requisiti del presente decreto ad essi applicabili.Nel caso in cui l'apparecchio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia un componente o un'entita' tecnica distinta di un veicolo ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 febbraio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
CONTROLLO TECNICO garantisce un costante aggiornamento sull'andamento dell'attività di cantiere, in conformità ai requisiti tecnici e programmatici, facilitando il rilascio delle polizze assicurative previste dalla Legge.
Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile di cui all'art.
Il presente decreto non si applica agli apparecchi usati esclusivamente nelle attivita' concernenti la sicurezza dello Stato, la difesa, i procedimenti penali, l'ordine e la sicurezza pubblici.
Nel caso in cui il Ministero delle comunicazioni ritenga che un apparecchio dichiarato conforme al presente decreto provochi seri danni ad una rete o interferenze radio dannose o disturbi la rete o il suo funzionamento, l'operatore della rete stessa puo' essere autorizzato dal Ministero a rifiutare o ad interrompere il collegamento a a ritirare dal servizio tale apparecchio.Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, possono costituire la base per la presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto.
All'adeguamento degli allegati da I a VII annessi al presente decreto, necessari per l'allineamento degli stessi alla successiva normativa comunitaria, si provvede con regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. Nel caso che l'apparecchio sia disciplinato per aspetti diversi da quelli del presente decreto da altre direttive comunitarie e norme nazionali di recepimento, concernenti l'apposizione della marcatura CE, cio' fa presumere che l'apparecchio soddisfi anche alle disposizione di tali altre direttive e norme nazionali. Il personale dell'organismo notificato e' tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attivita) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi del presente decreto.DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' (FASCICOLO TECNICO DI FABBRICAZIONE).
La garanzia della qualita' totale e' la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. In relazione alle specifiche tecniche delle interfacce, per gli apparecchi soggetti al presente decreto sono fatte salve le prescrizioni tecniche, contenute nella vigente normativa nazionale, riguardanti la gestione delle frequenze. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano. Gli organismi, che intendono ottenere la designazione di cui al comma 1, presentano apposita domanda al Ministero delle comunicazioni, fornendo ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI annesso al presente decreto.